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DL LAVORO – PT. 1 – LE NOVITA’

Il 1 maggio 2023, il Governo ha approvato il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, meglio conosciuto come Decreto Lavoro.
Le misure contenute all’interno del DL Lavoro mirano a semplificare la normativa lavoristica e ad introdurre diverse novità, sia in materia di incentivi per i datori di lavoro, che di sostegno alle persone in difficoltà.
Ma vediamo brevemente gli aspetti più interessanti!

ASSEGNO DI INCLUSIONE
Da Gennaio 2024, l’Assegno di Inclusione (da ora AI) andrà a sostituire l’attuale Reddito di Cittadinanza, che cesserà i suoi effetti, quindi, dal 31.12.2023.
E’ una misura di sostegno economico e di inclusione sociale che mira, in prima battuta, al reinserimento lavorativo dei beneficiari.
Sarà riconosciuto, a richiesta, ad uno dei componenti il nucleo familiare all’interno del quale sono presenti disabili, minori o persone over 60.

Il nucleo familiare deve, al momento della domanda, avere una serie di requisiti:
1) Il richiedente o suo familiare deve:
– avere cittadinanza italiana, cittadinanza europea o cittadinanza di Pese terzo, ma in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di protezione internazionale (D.lgs 19 novembre 2007, n. 251);
– essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi;
– essere residente al momento della domanda.
2) il nucleo familiare, con riferimento alla condizione economica, deve essere in possesso, congiuntamente:
– di ISEE inferiore ad € 9.360,00;
– di un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di € 6.000,00, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo è composto interamente da persone over 67 o da over 67 e persone con disabilità, la soglia si alza ad € 7.560,00;
– di un valore del patrimonio immobiliare non superiore ad € 30.000,00;
– di un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 6.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente del nucleo familiare, fino a max € 10.00,00.
3) nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati per la prima volta nei 36 mesi precedenti alla domanda; inoltre, nessun componente deve essere intestatario (direi a buon ragione!) di navi e imbarcazioni.
4) nessun componente deve essere dimesso (salvo giusta causa o risoluzione consensuale) nei 12 mesi precedenti la richiesta.
5) il beneficiario non deve essere sottoposto a misure cautelari personali, misure di prevenzione o aver ricevuto una sentenza definitiva di condanna.

Il beneficio economico è composto da una integrazione al reddito familiare fino alla sogli di € 6.000,00 annui, che si alza ad € 7.560,00 se il nucleo è composto unicamente da over 67 o da over 67 e persone con disabilità. E’ previsto anche un beneficio economico a supporto del pagamento del canone di locazione, dove presente, fino ad un massimo di € 3.360,00 annui.
Il beneficio economico è esente dal pagamento dell’IRPEF (ossia da imposte!).

Il beneficiario dovrà aderire ad un percorso di formazione e inclusione sociale (SIISL) e dovrà rispondere positivamente alle offerte di lavoro (a tempo pieno o part time non inferiore al 60%), come di seguito specificate, pena la decadenza dal beneficio:
– rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza nel territorio italiano;
– rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio.

CAMBIANO LE CAUSALI DEL TEMPO DETERMINATO

Il contratto a tempo determinato rimane invariato: potrà essere stipulato, con lo stesso lavoratore, per massimo 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in presenza di determinate causali.
Le causali legittimanti il ricorso al lavoro a tempo determinato sono sostituite dalle seguenti:

– specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria;

– entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti in assenza della previsione della contrattazione collettiva (in questo caso è consigliabile procedere con certificazione delle stesse presso una delle apposite commissioni);

– esigenze sostitutive di altri lavoratori.

PRESTAZIONI OCCASIONALI: CAMBIANO PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE

L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato

OBBLIGHI INFORMATIVI: ALCUNE SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO TRASPARENZA

Le informazioni inerenti l’orario di lavoro e la sua programmazione nonché il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Il datore dovrà anche informare il lavoratore circa l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, utili a fornire indicazioni rilevanti ai fini di assunzioni o conferimento di incarico, gestione o cessazione del rapporto di lavoro, assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori (fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale).

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