Si tratta della possibilità anche nel 2023 per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l’acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l’impresa.
Vale forse la pena ricordare che per il 2023 la soglia dei fringe benefits in beni e servizi non imponibili per i dipendenti è nuovamente quella ordinaria di 258,23 euro in quanto il limite di 3000 euro introdotto dal dl Aiuti quater(art. 3 del D.L. 18/11/2022 n.176). era una misura straordinaria limitata al 2022.
Riepiloghiamo di seguito beneficiari e caratteristiche.
Bonus carburante 200 euro 2023: in sintesi
Le somme o i voucher di valore fino a 200 euro sono erogati a discrezione del datore di lavoro ai propri dipendenti
Possono riguardare tutti i carburanti per autotrazione benzina gas metano, gpl gasolio e anche le ricariche per veicoli elettrici.
Sono interessati tutti i datori di lavoro privati sia imprese che lavoratori autonomi che enti pubblici economici. Sono escluse le amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Il buono non è soggetto a contribuzione previdenziale né ad imposizione fiscale per il lavoratore
Possono essere erogati ad personam, senza accordi preventivi con il lavoratore
Possono sostituire i premi di risultato ( se previsti dalla contrattazione) e in quel caso ne seguono la disciplina.
Sono interamente deducibili per il datore di lavoro
L’erogazione può avvenire dal 1 gennaio 2023 al 12 gennaio 2024 ( per il principio di cassa allargato)
Possono essere utilizzati dal dipendente anche successivamente a tale data.
Bonus benzina 2023: ultimi chiarimenti
Sul precedente bonus erogabile nel 2022 l’Agenza delle entrate aveva emanato le istruzioni operative con la circolare 27-2022 e in audizione alla Camera nei giorni scorsi ha confermato alcune indicazioni non evidenti dal testo normativo ovvero che
- Il valore di 200 euro va considerato aggiuntivo rispetto a quello dei fringe benefits non imponibili fino a 258,23 euro (ex art 51 comma 3 del TUIR)
- dal punto di vista contabile il beneficio va evidenziato separatamente rispetto ai fringe benefits.